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In vigore al: 21/11/2014

w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 131)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)
1

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

CAPO I
Disposizioni in materia di spesa

Art. 1 2)

2)
Omissis.

Art. 2 2)

2)
Omissis.

Art. 3 3)

3)
Integra l'art. 5 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 4

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società SEL S.p.A., con sede a Bolzano, per una spesa massima di 450 milioni di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200). Nei limiti della medesima spesa è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci, nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

(2)4)

(3)5)

4)
Riportato in nota all'art. 3, comma 2, della L.P. 17 agosto 1984, n. 9.
5)
Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 5 (Business Location Alto Adige)   delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società di capitali con la denominazione "Business Location Alto Adige (BLAA)", avente come scopo la promozione territoriale dell'Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come l'incremento della produttività nonché di posti di lavoro qualificati, in particolar modo tramite l'insediamento di imprese altamente produttive o con possibilità di futuro sviluppo.

(2) La società segue per le proprie attività gli orientamenti della politica economica e il programma per l'innovazione della Provincia autonoma di Bolzano, evidenziando l'attrattività del territorio provinciale per investimenti economici, ed offre un servizio di consulenza e supporto alle imprese per i loro progetti di insediamento e investimento.

(3) Ai fini dell'insediamento di imprese di cui al comma 1 e ai fini dell'acquisizione di investimenti diretti di imprese, la società può, su incarico della Giunta provinciale, acquistare e utilizzare immobili.

(4) La Provincia autonoma di Bolzano detiene la totalità del capitale della società. La società collabora con enti pubblici e privati e società, che fungono da centri per l'innovazione e la ricerca economica.

(5)La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente la società con un contributo annuale e con eventuali concessioni di crediti, e a mettere a disposizione della medesima i mezzi finanziari per acquistare i beni immobili di cui al comma 3. La Giunta provinciale può mettere a disposizione della società, gratuitamente o a canone ridotto, locali ed attrezzature.6)

(6) Lo statuto della società è approvato dalla Giunta provinciale.

(7) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 27200). La spesa di cui al comma 5 viene autorizzata con la legge finanziaria annuale.7)

massimeDelibera N. 1863 del 03.06.2008 - Autorizzazione alla costituzione ed approvazione delle statuto societario della Business Location Alto-Adige/Südtirol S.p.A.
6)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
7)
Vedi l'art. 5, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 6 8)

8)
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

Art. 7

(1)(2)(3)(4)(5)(6)9)

(7)10)

(8)11)

(9)12)

9)
Riportati al n. XXIII-F/k.
10)
Inserisce l'art. 10/ter nella L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
11)
Sostituisce l'art. 12, comma 1, lettera b), della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
12)
Sostituisce l'art. 23, comma 5, della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 8 13)

13)
Sostituisce l'art. 12 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.

Art. 9 14)

14)
Inserisce l'art. 1/bis nella L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 10 2)

2)
Omissis.

Art. 11 15)

15)
Modifica l'art. 7/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 12 2)

2)
Omissis.

CAPO II
Altre disposizioni

Art. 13 16)

16)
Sostituisce l'art. 7, comma 3, della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 14 17)

17)
Integra l'art. 26 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 15 18)

18)
Inserisce l'art. 2/bis nella L.P. 28 novembre 1973, n. 79.

Art. 16 19)

19)
Sostituisce l'art. 2, comma 4, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.

Art. 17 20)

20)
Integra l'art. 5/quinquies della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.

Art. 18 21)

21)
Sostituisce l'art. 17, comma 5, della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.

Art. 19

(1)22)

(2)23)

(3)24)

(4)25)

22)
Sostituisce l'art. 2, comma 1, della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
23)
Integra l'art. 12 della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
24)
Sostituisce l'art. 51, comma 1, della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
25)
Sostituisce l'art. 55, comma 3, della L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.

Art. 20 26)

26)
Integra l'art. 35, comma 2, della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 21 27)

27)
Sostituisce l'art. 1, comma 5, della L.P. 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 22 28)

28)
Integra l'art. 22 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 23 29)

29)
Sostituisce l'art. 10, comma 2, della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 24

(1)30)

(2)31)

30)
Sostituisce l'art. 44, comma 1, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
31)
Aggiunge l'art. 68 nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 25 32)

32)
Inserisce l'art. 1/bis nella L.P. 29 luglio 1986, n. 21.

Art. 26 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. l'articolo 13/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche;
  2. il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 27 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Allegato A33)

33)
Omissis.

Allegato B33)

33)
Omissis.

Allegato C34)

34)
Aggiunge l'Allegato A alla L.P. 29 luglio 1986, n. 21.

Allegato D33)

33)
Omissis.
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