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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 7 (Comitato per la qualità)

(1)  Presso la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio è costituito il Comitato per la qualità, composto da:

  1. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, che lo presiede;
  2. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Agricoltura;
  3. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Turismo;
  4. una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Sanità;
  5. quattro rappresentanti designati dalle commissioni tecniche;
  6. una persona in rappresentanza degli organismi di cui si servono le organizzazioni dei produttori per l'assistenza e l'esecuzione;
  7. una persona in rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori.

(2)  Il Comitato per la qualità:

  1. prescrive le linee guida per l'unitarietà dell'azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;
  2. coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti;
  3. esprime un parere alla Giunta provinciale sulle domande di utilizzo del "Marchio di qualità con indicazione d'origine", che riguardano un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti;
  4. esprime pareri alla Giunta provinciale sui disciplinari recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti;
  5. esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio predisposti dalla ripartizione provinciale competente. 5)
5)
La lettera e) dell'art. 7, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 9, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.