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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 6 (Programmazione)

(1)  La Giunta provinciale, sentito il parere di un comitato composto dal/dalla Presidente della Provincia e dagli assessori/dalle assessore competenti in materia di commercio, agricoltura, turismo e sport, approva:

  1. il programma annuale di marketing;
  2. la ripartizione dei mezzi finanziari annuali per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 11;
  3. le azioni pubblicitarie dei singoli settori.