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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 5 (Programma aperto di controllo della qualità)

(1)  La qualità dei prodotti agricoli e alimentari è garantita attraverso un programma aperto di controllo della qualità.

(2)  Il programma di controllo per ogni categoria di prodotti è eseguito da un organismo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dall'associazione, organizzazione o dal consorzio dei produttori della rispettiva categoria, abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti.

(3)  Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti.

(4)  Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati membri.