(1) Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il "Marchio di qualità con indicazione d'origine", secondo l'allegato A. La dizione "Qualità" di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche.3)
(2) Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.
(3) Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità 2001/C 252/03, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 252 del 12 settembre 2001, nonché alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000. Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a secondo della regione d'origine.
(4) Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche e alla loro origine di cui all'articolo 24b, comma 3, lettera a), del regolamento 1999/1257/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche.
(5) Il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) Alto Adige.4)