(1) La presente legge si applica ai prodotti o alle categorie di prodotti previste dal regolamento 92/2081/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, e dal regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.
(2) Rientrano fra i prodotti di cui al comma 1: