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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 18 (Notifica alla Commissione Europea)

(1)  Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.11) 

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo le disposizioni degli orientamenti comunitari, una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Allegato A
(Articolo 3, comma 1)
12)

 

11)
L'avviso è stato pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1 e recita:"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine", si comunica che con nota C(2005)3849 def. del 20.10.2005 la Commissione Europea ha comunicato che, "alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che le misure notificate siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui rispettano le condizioni stabilite dalle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato."
12)
L'allegato A è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e successivamente dall'art. 17 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.