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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

(1)  La spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene autorizzata con la legge finanziaria annuale.

(2)  Per l'esercizio finanziario in corso possono essere utilizzate, per le finalità della presente legge, le risorse finanziarie eventualmente ancora disponibili sugli stanziamenti autorizzati nel bilancio di previsione del medesimo esercizio e nel relativo piano di gestione per l'attuazione delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 16. L'assessore o assessora competente in materia di finanze e bilancio approva con proprio decreto le variazioni compensative al bilancio ed al piano di gestione, eventualmente necessarie.