(1) La Provincia autonoma di Bolzano adotta le opportune misure per mantenere la protezione legale del "Marchio di tutela Alto Adige", introdotto con legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44.
(2) Dall'entrata in vigore della presente legge non viene più rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo del "Marchio di tutela Alto Adige".