(1) Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a imprese del settore agricolo e alimentare, a produttori/produttrici di generi alimentari e ad aziende commerciali.
(2) L'utilizzazione del marchio è autorizzato dall'assessore o assessora provinciale competente in materia di commercio, sentito il parere dell'organismo di controllo e previa sottoscrizione del contratto all'uso del marchio.
(3) L'autorizzazione all'uso del marchio di qualità per un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti è rilasciata dalla Giunta provinciale, previo parere del Comitato per la qualità.