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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge persegue le seguenti finalità:

  1. ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari;
  2. portare a conoscenza dei consumatori/delle consumatrici, attraverso azioni informative e pubblicitarie, l'elevato livello qualitativo, i relativi criteri e le caratteristiche qualitative;
  3. promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.