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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 41)
Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2003

1)
Pubblicata nel B.U. 1° aprile 2003, n. 13.

Art. 1  

(1)  Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi.

(2)  Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale.

(3)  Il numero dei consiglieri/delle consigliere provinciali è di trentacinque.

(4)  Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio provinciale, che ne è investita dal/dalla Presidente del Consiglio stesso. La commissione di convalida è nominata dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale, sentiti/e i/le capigruppo, entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale ed è formata da un numero dispari di componenti non superiore a sette.

(5)  II decreto di indizione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione ed è divulgato tramite il sito Internet della Provincia autonoma di Bolzano; del decreto medesimo è data notizia ai comuni della provincia via e-mail.

(6)  Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali è costituito l'ufficio elettorale centrale.

(7)  L'ufficio elettorale centrale è composto da un magistrato/una magistrata del Tribunale di Bolzano, da un magistrato/una magistrata del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato/una magistrata della Corte dei conti - sezione autonoma di Bolzano.

(8)  I/Le componenti dell'ufficio elettorale centrale sono individuati/e mediante sorteggio nell'ambito di tre terne di nomi designati dai/dalle presidenti rispettivamente del Tribunale e delle predette sezioni autonome; da ciascuna terna il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Servizi centrali sorteggia un/una componente effettivo/a e supplente dell'ufficio elettorale centrale. I/Le componenti così individuati/e eleggono un proprio presidente e vicepresidente/una propria presidente e vicepresidente.

(9)  Le funzioni di segreteria dell'ufficio elettorale centrale sono svolte dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali.

(10)  L'ufficio elettorale centrale assume altresì ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimento dei suoi compiti improntando il proprio operato alla massima imparzialità e trasparenza.

(11)  Ai/Alle componenti l'ufficio elettorale centrale competono le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le commissioni a rilevanza esterna.

(12)  I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano, in triplice esemplare, anche a colori all'ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali, non prima del quarantaquattresimo e non oltre il quarantatreesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali. 2)

(13)  Le liste dei candidati/delle candidate sono presentate all'ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale Servizi centrali fra il trentaquattresimo giorno e le ore dodici del trentunesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio. I tre esemplari di contrassegno da presentare a corredo delle candidature ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, possono essere anche a colori. 3)

In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima. 4)

(14)  Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste dei partiti o dei raggruppamenti politici che nell'ultima elezione del Consiglio provinciale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio. 5)

(15)  L'ufficio elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 13, si pronuncia sulle liste di candidati/candidate, dando comunicazione immediata ai presentatori/alle presentatrici delle liste, dei candidati/delle candidate e delle liste ammessi/e. Qualora una lista comprenda una quota di candidate/candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dal comma 13, sono cancellati dalla lista i nominativi delle candidate/dei candidati appartenenti al genere sovrarappresentato, a partire dall'ultima candidata/dall'ultimo candidato di detto genere. 6)

(16)  Le schede e i bolli delle sezioni sono forniti dalla Ripartizione provinciale Servizi centrali.

(17)  Per ciascuna sezione il sindaco/la sindaca nomina un ufficio elettorale composto dal/dalla presidente, da tre scrutatori/scrutatrici, di cui, a scelta del/della presidente, uno/una assume le funzioni di vicepresidente, e dal segretario/dalla segretaria; qualora nella circoscrizione dell'ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, l'ufficio elettorale è composto dal/dalla presidente, da quattro scrutatori/scrutatrici e da un segretario/una segretaria.

(18)  Gli scrutatori/Le scrutatrici e il segretario/la segretaria dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti/e, con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al comma 21, tra le persone che abbiano assolto gli obblighi scolastici.

(19)  Il/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione è scelto/a, con sorteggio da effettuarsi con le modalità di cui al comma 21, tra i soggetti che:

  • a)  abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;
  • b)  siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • c)  siano in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  • d)  siano in possesso, per i comuni ladini, dell' attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  • e)  abbiano conoscenze informatiche di base.

(20)  Sono esclusi/e dalle funzioni di presidente, di scrutatore/scrutatrice e di segretario/segretaria di ufficio elettorale:

  • a)  gli/le appartenenti a Forze armate in servizio;
  • b)  gli ufficiali sanitari e i medici/le mediche di base;
  • c)  i segretari/le segretarie comunali e i/le dipendenti dei comuni, addetti/e o comandati/e a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • d)  i candidati/le candidate alle elezioni del Consiglio provinciale.

(21)  Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti le elezioni, l'ufficiale elettorale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei/delle rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati/e, procede:

  • a)  al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, del/della presidente, del segretario/della segretaria e di scrutatori/scrutatrici in numero pari a quello occorrente;
  • b)  alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi di presidenti, di segretari/segretarie e scrutatori/scrutatrici per sostituire, secondo l' ordine di estrazione, i cittadini sorteggiati/le cittadine sorteggiate a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

(22)  Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 21 non sia sufficiente, l'ufficiale elettorale procede a ulteriore sorteggio fra gli iscritti/le iscritte nelle liste elettorali del comune stesso.

(23)  Ai sorteggiati/alle sorteggiate il sindaco/la sindaca notifica, nel più breve tempo e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina.

(24)  L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco/alla sindaca che provvede a sostituire gli impediti/le impedite con gli elettori ricompresi/le elettrici ricomprese nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 21; la nomina è notificata agli interessati/alle interessate non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

(25)  Il trattamento economico dei/delle componenti l'ufficio elettorale è pari a quello previsto per le elezioni della Camera dei deputati.

(26)  Del nominativo dei/delle militari delle forze armate e degli/delle appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonché degli/delle appartenenti alla polizia di Stato ammessi/e a votare ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, è presa nota in calce alle liste elettorali di sezione.

(27)  II/La presidente dell'ufficio elettorale di sezione, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara e verbalizza il risultato e provvede quindi a:

  • a)  formare il plico n. 1 contenente le liste elettorali di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le schede corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le schede bianche, le schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati, siano essi stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate, le schede ritirate dall' elettore/dall'elettrice allontanato/a dalla cabina o rifiutatosi/rifiutatasi di entrarvi, nonché i restanti documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, gli atti di designazione dei/delle rappresentanti di lista, le sentenze della Corte di Appello, le attestazioni del sindaco/della sindaca di cui all'articolo 32/bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, e i certificati medici;
  • b)  sigillare il plico n. 1 con il bollo dell' ufficio, con la firma propria e quella di almeno due scrutatori/scrutatrici e recapitarlo, al termine di tutte le operazioni, all'ufficio elettorale centrale per il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente competente che curerà il sollecito inoltro, o secondo altre modalità da stabilirsi a cura della ripartizione provinciale competente;
  • c)  includere il restante materiale avuto in consegna ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito plico n. 2, per l' inoltro, secondo le modalità di cui alla lettera b), all'ufficio elettorale centrale.

(28)  Nel verbale di cui al comma 27, lettera a), sono descritte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione; in ogni caso sono riportati i seguenti dati:

  • a)  la data e l' ora esatta dell'insediamento dell'ufficio elettorale nonché i nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentanti di lista;
  • b)  la constatazione del numero degli elettori/delle elettrici iscritti/e nelle liste della sezione e di quelli/e ammessi/e a votare nella sezione ai sensi dell' articolo 40, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche;
  • c)  l' indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
  • d)  l' indicazione nominativa degli elettori/delle elettrici ammessi/e a votare ai sensi del comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche;
  • e)  l' indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
    • 1)  totale dei/delle votanti;
    • 2)  totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma assegnati;
    • 3)  totale delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
    • 4)  totale delle schede contenenti i voti nulli;
    • 5)  totale delle schede nulle;
    • 6)  totale delle schede bianche.
    •   II dato di cui al numero 1)  è desunto dalla lista elettorale di sezione nonché da quelle di cui agli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;
  • f)  la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si sia verificato durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o dei reclami presentati all' ufficio, con la precisazione dei provvedimenti adottati dal/dalla presidente;
  • g)  l' elenco degli allegati al verbale;
  • h)  l' indicazione dell'ora e della data di chiusura delle operazioni;
  • i)  la firma in calce di tutti i componenti/di tutte le componenti l' ufficio e dei/delle rappresentanti di lista.

(29)  I dati di cui ai commi 27 e 28 possono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via informatica secondo modalità da stabilirsi a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali.

(30)  Delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale è redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati:

  • a)  la data e l' ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché i nominativi dei/delle componenti il medesimo e dei/delle rappresentanti di lista;
  • b)  l' indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
  • c)  l' indicazione delle cifre elettorali di lista;
  • d)  l' indicazione del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista;
  • e)  la graduatoria dei candidati/delle candidate, per ciascuna lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
  • f)  l' indicazione dei candidati proclamati eletti/delle candidate proclamate elette per ciascuna lista;
  • g)  la firma in calce di tutti i componenti/di tutte le componenti l' ufficio.

(31)  Copia del processo verbale è trasmessa alla commissione di convalida del Consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui al comma 4.

(32)  Dell'avvenuta proclamazione l'ufficio elettorale centrale invia attestato ai consiglieri provinciali proclamati/alle consigliere provinciali proclamate e ne dà immediata notizia al/alla Presidente della Provincia, perché la porti a conoscenza del pubblico.

(33)  Le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Provincia.

(34)  Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze spettanti ai/alle componenti dell'ufficio elettorale sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Provincia a cura della Ripartizione Servizi centrali.

(35)  Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consorzio dei comuni, proporzionalmente al numero degli iscritti/delle iscritte nelle liste elettorali.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
L'art. 1, comma 12, è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 maggio 2013, n. 5.
3)
L'art. 1, comma 13, è stato così modificato dall'art. 1, comma 4, della L.P. 8 maggio 2013, n. 5.
4)
L'art. 1, comma 13, è stato così integrato dall'art. 1, comma 5, della L.P. 8 maggio 2013, n. 5.
5)
L'art. 1, comma 14, è stato così modificato dall'art. 1, comma 6, della L.P. 8 maggio 2013, n. 5.
6)
L'art. 1, comma 15, è stato così integrato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 8 maggio 2013, n. 5.
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