(1) L'uso fraudolento di etichettatura attestante la provenienza del prodotto dall'agricoltura biologica per contraddistinguere prodotti non ottenuti con il metodo di produzione biologica o di preparazione biologica - fatto salvo quanto stabilito dalle norme civili e penali in materia - è punito con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.
(2) L'operatore iscritto all'elenco, che fraudolentemente pone in essere attività dirette ad eludere le prescrizioni contenute nella normativa attinente l'agricoltura biologica, soggiace - fatto salvo quanto stabilito dalle norme civili e penali in materia - alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 6.000,00.
(3) In presenza dei presupposti di cui al comma 2 l'operatore viene cancellato dall'elenco e non può presentare domanda per la reiscrizione prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione; perde inoltre i requisiti per la concessione di qualsiasi contributo previsto dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.