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Normativa provinciale
Agricoltura
Igiene dei prodotti alimentari
LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 2 (Definizioni)
e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3
1)
—
Norme per l'agricoltura biologica
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 febbraio 2003, n. 6.
Art. 2 (Definizioni)
(1)
Ai fini della presente legge si intende per:
a) "agricoltura biologica": l' attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento;
b) "azienda agricola biologica": quella che sull' intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I e II al regolamento;
c) "azienda agricola biologica mista": quella che svolge attività produttiva biologica sulla base di un piano di conversione nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati I e II al regolamento, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale;
d) "azienda agricola in conversione biologica": quella che sulla base di un piano di conversione introduce nell' intera azienda agricola le norme di produzione di cui agli allegati I e II al regolamento;
e) "azienda di preparazione biologica" ovvero "preparatore": la persona giuridica o fisica che trasforma, confeziona, etichetta, conserva o comunque prepara i prodotti certificati e derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal regolamento;
f) "operatore dell' agricoltura biologica", di seguito chiamato "operatore": la persona giuridica o fisica che svolge l'attività di produzione, di preparazione o di commercializzazione o che importa da paesi terzi, ai fini della commercializzazione, i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento;
g) "prodotto spontaneo da agricoltura biologica": il vegetale commestibile e le sue parti, che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole per le quali sussistono le garanzie che soddisfano i parametri di cui all' allegato I, lettera A, punto 4, al regolamento.
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B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
a) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
b) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
d) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Sistema di controllo
Agevolazioni a favore dell'agricoltura biologica
Disposizioni finali
e) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
h) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
j) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
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