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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 53 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

(1) La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio di fognatura e di depurazione ed è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

(2) La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori, nonché degli importi di cui all'articolo 54.

(3) La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di idonei impianti di trattamento o questi siano temporaneamente inattivi. Tale quota tariffaria deve essere inoltre corrisposta anche per il servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).

(4) Al fine della determinazione della tariffa, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, da determinare con idonei strumenti di misura; i comuni possono prevedere riduzioni per determinati utilizzi che non comportano lo scarico di acque reflue.

(5) Per gli scarichi di acque reflue industriali la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate. I titolari del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane possono stabilire convenzioni particolari con utenze industriali di rilevante entità, qualora queste utilizzino l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

(6) La tariffa viene determinata dai comuni ogni anno per l'anno successivo entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo ed è applicata dai comuni o dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa possono essere previste tariffe differenziate per scaglioni di consumo. Per conseguire obiettivi di equa ridistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

(7) Ogni ente gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione fissa per il proprio ambito, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, il prezzo per il servizio di fognatura relativo alle reti fognarie di interesse sovracomunale e per il servizio di depurazione per metro cubo di acqua reflua scaricata, unico per tutto l'ambito territoriale ottimale. In caso contrario si applica il prezzo fissato per l'anno corrente. Il prezzo va fissato in modo da assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura e depurazione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dall'ente gestore.

(8) La Giunta provinciale definisce i criteri generali per l'applicazione ed il calcolo della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione nonché per il conferimento indiretto a mezzo di idonei mezzi di trasporto di acque reflue, fanghi e simili agli impianti di depurazione di acque reflue urbane. Per l'accertamento e la riscossione della tariffa valgono le norme statali in materia.

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