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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 31 (Scarichi sul suolo)

(1) È vietato qualsiasi scarico di acque reflue sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i seguenti tipi di scarichi:

  1. scarichi di cui all'articolo 30, comma 3, e all'articolo 34, comma 3, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione;
  2. scarichi di acque reflue urbane per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di recapito in corpi idrici superficiali, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabiliti con il regolamento di esecuzione;
  3. scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G;
  4. scaricatori di piena e di sicurezza a servizio delle reti fognarie;
  5. scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
  6. 25)

(2) Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un’indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.26)

25)
La lettera f) del comma 1 dell'art. 31 è stata abrogata dall'art. 14, comma 15, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
26)
L'art. 31, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4
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