(1) La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con [sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con] testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale fornitori di contenuti. 4) 5)
(2) La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online. 4)
(3) Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.6)
(4) Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.
I commi 1 e 2 dell'art. 8 sono stati così sostituiti dall'art. 20, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, che aveva sostituito il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, limitatamente alle parole „sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.