(1) Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.