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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)   delibera sentenza

(1)  Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

(2)  Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.

(3)  Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

(5)  Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(6)  In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(7)  Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(8)  Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.2) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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