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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 4 (Apertura di filiali)

(1) Per l'apertura di filiali il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo deve inoltrare alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi la comunicazione dell'inizio attività. Questa deve contenere l'ubicazione, l'indicazione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché una planimetria dei locali. Se si tratta di un'agenzia con apertura stagionale, ciò va comunicato espressamente. Ogni variazione deve essere comunicata alla Ripartizione provinciale competente.

(2) Nel caso in cui i locali non corrispondano ai requisiti prescritti per legge, l'assessore provinciale al turismo può interdire entro 30 giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività.