In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 3 (Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)  delibera sentenza

(1) L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti ad autorizzazione dell'assessore provinciale al turismo.

(2) La relativa domanda, contenente le complete generalità del richiedente, la denominazione prescelta e l'indirizzo, va presentata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. In essa il richiedente deve dichiarare:

  • a)  di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall' articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
  • b)  di avere la capacità di agire ai sensi del codice civile e di offrire la necessaria affidabilità;
  • c)  di disporre di locali indipendenti e facilmente accessibili, nei quali viene svolta esclusivamente l' attività di agenzia di viaggio e turismo;
  • d)  di disporre di attrezzature adeguate alle attività dell' impresa.

(3) Nella domanda il richiedente deve inoltre rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive relative:

  • a)  alla cittadinanza e alla residenza;
  • b)  alla qualifica di direttore tecnico;
  • c)  all' impegno di prestare prevalentemente la propria opera nell'agenzia;
  • d)  al casellario giudiziale e ai carichi pendenti;
  • e)  a procedure fallimentari o concorsuali;
  • f)  all' iscrizione nel registro delle imprese.

(4) Qualora la persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia sia persona diversa dal richiedente, la domanda deve contenere anche le complete generalità del direttore tecnico. Quest'ultimo deve inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).

(5) Alla domanda va allegata la planimetria dei locali di esercizio.

(6) La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione, o entro l'ulteriore termine eventualmente assegnato per la regolarizzazione della documentazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005 - Agenzia di viaggi e turismo - autorizzazione all'apertura - competenza provinciale - elenco nazionale delle agenzie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003 - Agenzie di viaggio - distinte sanzioni previste per lo stesso comportamento - applicazione della sanzione più grave da motivare