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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 20 (Sanzioni amministrative)  delibera sentenza

(1) Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.500,00 euro.

(2) Chiunque non rispetti le disposizioni dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 4.000,00 euro.

(3) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 dà luogo a diffida e in caso di ripetizione della violazione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di ulteriori violazioni, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.

(4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 dà luogo a diffida e in caso di ripetizione della violazione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso che non venga ripresa l'attività, decorso il periodo di chiusura prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.

(5) Chiunque non presti effettivamente la propria prevalente attività presso l'agenzia di viaggio di cui è titolare o direttore tecnico, dà luogo a diffida e in caso di ripetizione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 4.000,00 euro.

(6) La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

(7) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se preceduta dal pagamento della sanzione mediante oblazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003 - Agenzie di viaggio - distinte sanzioni previste per lo stesso comportamento - applicazione della sanzione più grave da motivare