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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 19 (Funzioni di vigilanza e controllo)

(1) Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 16 e 18, nonché l'accertamento delle violazioni delle norme di cui alla presente legge sono svolte dalla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi tramite personale appositamente incaricato oppure, su richiesta, dagli organi di Stato.