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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 18 (Esonero dall'obbligo di munirsi di autorizzazione)

(1) Le imprese che esercitano l'attività di autoservizi pubblici non di linea possono organizzare direttamente, senza autorizzazione, gite e escursioni comprendenti non più di un pernottamento. Proposte e iscrizioni per tali gite o escursioni possono essere effettuate con rimborso delle relative spese anche tramite l'organizzazione turistica locale. Ciò vale anche per le agenzie di viaggio e turismo. Inoltre queste imprese sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i).

(2) All'Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo è consentita l'attività inerente alla prenotazione di soggiorni, anche con tipiche prestazioni accessorie, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, con i limiti di cui all'articolo 12, purché ciò sia limitato alla propria area di competenza.

(3) Alle scuole di alpinismo e alle guide alpine e guide sciatori è consentito di provvedere direttamente, esclusivamente per le persone accompagnate, all'alloggio, ai trasporti e agli altri servizi eventualmente necessari per lo svolgimento delle ascensioni ed escursioni in Europa, in osservanza dell'articolo 12 e dell'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i). L'organizzazione di gite in tutti gli altri paesi è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.