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In vigore al: 21/11/2014

i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 21)
Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano fornisce, nei limiti delle proprie competenze, assistenza e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Alto Adige, che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

(2) L'assistenza e il sostegno sono offerti nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e internazionale e in particolare conformemente ai principi e alle direttive della Convenzione per la cooperazione in materia di adozione internazionale, sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993, e alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominata "legge statale sull'adozione".

Art. 2 (Assistenza della Provincia)  delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano offre alle coppie di coniugi che hanno già presentato al tribunale la dichiarazione di disponibilità a un'adozione internazionale, o che sono in procinto di presentarla, assistenza legale, sociale e psicologica.

(2) L'assistenza è offerta in tutte le fasi dell'adozione: nella preparazione all'adozione, per le procedure di adozione in Italia e nel periodo post-adozione.

(3) A tale scopo la Provincia:

  • a)  promuove la creazione di una rete che offra alle coppie di coniugi assistenza giuridica, sociale e psicologica e coordina e controlla l' attività di tale rete;
  • b)  stabilisce contatti e intrattiene rapporti, anche sotto forma di apposite convenzioni, con:
    • 1)  la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 38 della legge statale sull'adozione;
    • 2)  i centri di intermediazione italiani ed esteri, gli uffici giudiziari e tutte le organizzazioni e strutture che operano nel campo dell' adozione internazionale.

(4) Previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la Provincia svolge anche i seguenti compiti amministrativi:

  • a)  rilascio del certificato di conformità ai sensi dell' articolo 39, comma 1, lettera i), e dell'autorizzazione di ingresso ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), della legge statale sull'adozione;
  • b)  custodia degli atti e delle informazioni ai sensi dell' articolo 39, comma 1, lettera e), della legge statale sull'adozione e informazione dei genitori adottivi in merito allo stato di salute del bambino conformemente alle disposizioni vigenti;
  • c)  verifica dei requisiti e controllo dell' attività dei centri di intermediazione privati, su incarico della Giunta provinciale;
  • d)  informazione della popolazione nonché formazione e aggiornamento del personale del settore sanitario e dei servizi sociali, che opera nel campo dell' adozione;
  • e)  raccolta e valutazione su base periodica di dati statistici sulle adozioni internazionali nella provincia di Bolzano.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003 - Servizi di assistenza per l'adozione internazionale

Art. 3 (Ente pubblico autorizzato)

(1) Ai sensi dell'articolo 39/bis, comma 2, della legge statale sull'adozione e in corrispondenza ai presupposti di cui all'articolo 39/ter della citata legge, la Provincia autonoma di Bolzano può istituire un ente pubblico autorizzato con i compiti di cui all'articolo 31, comma 3, della citata legge.

Art. 4 (Gruppo di sostegno psicologico e sociale)

(1) Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 29/bis, comma 4, della legge statale sull'adozione è istituito un gruppo di sostegno psicologico e sociale composto da operatori dell'area dei distretti sociali del servizio sociopedagogico e da psicologi della sanità pubblica o di centri privati convenzionati.

Art. 5 (Sostegno dei centri di intermediazione autorizzati)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", a sostenere con adeguati mezzi finanziari i centri di intermediazione privati in provincia di Bolzano. Tali centri di intermediazione devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 39/ter della legge statale sull'adozione ed essere inoltre in possesso dell'autorizzazione della Commissione nazionale per le adozioni internazionali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge statale sull'adozione.

Art. 6   2)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Omissis.
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