(1) La presente legge disciplina il servizio per la protezione civile e modifica e integra la normativa riguardante il servizio antincendi, in attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche, nonché delle corrispondenti disposizioni dello Stato e della Regione.
(2) Le attività per la protezione civile sono dirette alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso e all'assistenza delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile volta a superare l'emergenza e a garantire il ripristino dei servizi di pubblico interesse nonché a favorire la ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o distrutti.
(3) All'attuazione delle attività per la protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, l'amministrazione provinciale, i comuni, le amministrazioni dello Stato, i servizi antincendi e per la protezione civile e vi concorrono gli enti pubblici e privati, le associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute e gli istituti di ricerca scientifica con finalità di protezione civile.
(4) Al verificarsi di eventi suscettibili di provocare, anche temporaneamente, situazioni di pericolo per la collettività e difficoltà di intervento per le strutture locali, il Presidente della Provincia o il Centro operativo provinciale attivano le procedure e le strutture previste in attuazione della presente legge.
(5) Il Servizio antincendi tutela l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose mediante la prevenzione ed estinzione degli incendi e, in generale, mediante l'apporto di soccorsi tecnici. Esso è anche una fondamentale componente e struttura operativa della protezione civile.