(1) La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, può:
(2) La Giunta provinciale può inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.