(1) Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del Servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla Giunta provinciale.
(2) Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 10)
(3) Il regolamento di esecuzione alla presente legge può disciplinare la concessione di una speciale indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.