(1) La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 9)
(2) L'ammontare dell'assegno è determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla Giunta provinciale.