(1) L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti dalle convenzioni di cui al presente capo avviene tramite le procedure selettive disciplinate dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni di cui al comma 2.
(2) Le convenzioni prevedono modalità di selezione che consentono di verificare il possesso, oltre ai requisiti previsti in via generale dalla normativa vigente, di una adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.