(1) I tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale, in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente. I tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.
(2) Presso le strutture accreditate di cui all'articolo 16, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica è affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a persone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.
(3) Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.