Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2002, n. 32.
(1) Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Bolzano per le elezioni del Consiglio provinciale.
(2) La tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la stesura delle schede referendarie e le operazioni di voto e di scrutinio sono regolati dalla normativa applicabile per l'elezione del Consiglio provinciale.