Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2002, n. 32.
(1) Ricevuta la comunicazione di procedibilità della richiesta di referendum, il Presidente della Provincia indice il referendum, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica entro i successivi tre mesi.
(2) Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e dello stesso è data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei comuni, almeno 30 giorni prima della data di convocazione degli elettori.
(3) Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge concernente ... , approvata dal Consiglio provinciale il ... e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. ... del ...?".
(4) 2)
Integra il punto 2 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.