Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2002, n. 32.
(1) La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sulle leggi provinciali di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
(2) Quando il Consiglio provinciale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il Presidente della Provincia provvede alla sua immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
(3) Il testo della legge è preceduto dall'avvertimento che essa è sottoposta a referendum popolare, qualora entro tre mesi ne facciano richiesta: