In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 2001, n. 81)
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" e altre disposizioni in materia di edilizia abitativa

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.

Art. 1-41.   2)

2)

Recano modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 42 (Norma transitoria all'articolo 10)

(1) La disposizione del comma 1 dell'articolo 10 si applica a partire dal 1° luglio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare la disciplina finora vigente.

Art. 43 (Norma transitoria all'articolo 18)

(1) La disposizione del comma 1 dell'articolo 18 si applica a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare la disciplina finora vigente.

Art. 44 (Norma transitoria all'articolo 36)

(1) Le variazioni del canone sociale, derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge, si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.

Art. 45 (Norma transitoria all'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13)

(1) Richiedenti che hanno presentato domanda per un'agevolazione edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non sono stati ammessi all'agevolazione edilizia, possono entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge rinnovare la domanda per la concessione dell'agevolazione edilizia, se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie in base alle disposizioni modificate dalla presente legge. La causa di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, non si applica limitatamente all'abitazione per la quale si chiede l'agevolazione.

Art. 46 (Norma transitoria all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13)

(1) Per le abitazioni a carico delle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è stato tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che, decorso il primo decennio di durata del vincolo, sono state oggetto di alienazione, anche mediante contratto preliminare, all'acquirente che abbia presentato domanda relativa ad un'agevolazione edilizia prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, può essere rilasciato il nulla osta per la cancellazione del vincolo originario a condizione che con la cancellazione di tale vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 47 (Norma transitoria all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4)

(1) Le abitazioni oggetto di autorizzazione alla vendita ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nel testo vigente fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e per le quali gli acquirenti prima del 27 gennaio 1999 hanno presentato domanda diretta ad ottenere un'agevolazione edilizia, il nulla osta relativo alla cancellazione dell'annotazione del vincolo sociale originario viene concesso a condizione che con la cancellazione dell'annotazione del vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 48 (Norma transitoria all'articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13)

(1) I locatari dell'IPES, nei cui confronti sia stata revocata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, in vigore fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l'assegnazione dell'abitazione per superamento del limite di reddito, ed il cui reddito complessivo familiare per l'anno 2000 non superi quello della terza fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2002, affinchè nei loro confronti venga revocata la revoca dell'assegnazione dell'abitazione. Di conseguenza diventano locatari dell'IPES a tutti gli effetti della presente legge. 3)

3)

L'art. 48 è stato modificato dall'art. 26 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 49 (Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori)

(1) Al fine di snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori, previste dal programma di costruzione approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES), nel rispetto delle disposizioni per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, applica la seguente procedura:

  • a)  l' IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate e non edificate, idonee alla realizzazione di case albergo per lavoratori;
  • b)  l' aggiudicazione viene effettuata a favore dell'impresa che in base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo presenta la migliore offerta e garantisca inoltre di consegnare la casa albergo all'IPES entro 18 mesi dall'aggiudicazione;
  • c)  qualora la realizzazione della casa albergo programmata sia prevista su un' area sulla quale in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale non è ammessa la realizzazione di case albergo o comunque non è ammessa nella misura prevista, l'IPES prima di procedere all'aggiudicazione richiede alla commissione urbanistica provinciale il parere vincolante sull'idoneità urbanistica dell'area. Il parere deve essere reso entro 60 giorni. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il termine predetto, esso si intende positivo. La Giunta provinciale, sentito il comune territorialmente interessato, delibera la variante del piano urbanistico comunale. Il comune deve trasmettere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta alla Giunta provinciale. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

(2) Le case albergo per lavoratori ai sensi e agli effetti dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono considerate impianti di interesse provinciale.

(3) Qualora per la realizzazione della casa albergo per lavoratori fosse necessaria la variante del piano urbanistico comunale, il termine di 18 mesi di cui al comma 1, lettera b), decorre dal giorno in cui l'assessore provinciale all'urbanistica accerta ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, la conformità del progetto con il piano urbanistico del comune territorialmente interessato.

(4) Il prezzo per la realizzazione di case albergo ai sensi del presente articolo non può superare del 25 per cento il valore convenzionale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

(5) L'applicazione del presente articolo è limitata agli anni 2001, 2002 e 2003. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre solo nei casi in cui i comuni non procedano entro 60 giorni dalla richiesta all'assegnazione dell'area necessaria per la realizzazione delle case albergo all'IPES.

Art. 50 (Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l'acquisto della casa)

(1) L'obiettivo di cui all'articolo 93 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere raggiunto entro il 2001. A tale scopo, nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere previsto un congruo importo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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