(1) I maestri di sci iscritti all'albo professionale debbono esercitare la loro professione in modo corretto, nel rispetto delle norme di deontologia professionale e di comportamento previste dalla legge, contribuire allo sviluppo di questo sport, insegnare agli allievi le regole di sicurezza mettendoli in guardia contro i possibili rischi in pista e fuori pista, contribuire allo sviluppo turistico nonché prestare soccorso in caso di incidenti sciistici.