(1) L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue attraverso l'effettiva frequenza di un corso di formazione professionale ed il superamento dei corrispondenti esami finali.
(2) La Provincia organizza sia direttamente sia tramite il collegio provinciale dei maestri di sci, organizzazioni qualificate o associazioni di categoria, corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci.
(3) La Giunta provinciale, su proposta del collegio provinciale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, determina i requisiti di ammissione all'esame di idoneità, la durata, la frequenza, i programmi e lo svolgimento dei corsi di formazione, i criteri e i programmi degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale nonché la durata minima del tirocinio.4)
(4) I candidati possono sostenere gli esami in lingua italiana o tedesca. Possono essere organizzati anche corsi di formazione in lingua ladina.
(5) Gli esami di abilitazione sono sostenuti innanzi alle commissioni d'esame previste nell'articolo 7. Sono ammessi agli esami i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi e che hanno assolto il prescritto tirocinio professionale. I diplomi d'esame sono firmati dall'assessore o dall'assessora competente.5)
(6) I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dal Collegio Provinciale dei Maestri di Sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. Il Collegio Provinciale dei Maestri di Sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza ed i programmi.
(7) Lo svolgimento dei corsi di qualificazione e di specializzazione avviene in osservanza di quanto disposto dagli articoli 10 e 11.
L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 32, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
L'art. 6, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 32, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.