(1) Condizione per il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di una scuola di sci e dell'attività di maestro di sci, di maestro di snowboard, di assistente di scuola di sci, di maestro di sci alpino di II grado, è la stipula di un'apposita assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose degli allievi e di terzi. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall'assessore provinciale competente.
(2) I componenti delle commisioni d'esame, nominate con decreto dell'assessore, esclusi gli impiegati provinciali, sono assicurati, limitatamente alle attività tecniche e pratiche, a cura e spese dell'amministrazione provinciale contro infortuni.
(3) L'assessore provinciale competente è autorizzato a stipulare le polizze di assicurazione di cui al comma 2.