(1) L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 2.582.17)
(2) Il maestro di sci che non osservi nell'esercizio della propria professione le norme stabilite dalla presente legge, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 516.17)
(3) 18)
(4) L'uso indebito della denominazione di scuola di sci, l'apertura o l'esercizio di un'organizzazione simile ad una scuola di sci o l'apertura o l'esercizio di un punto d'iscrizione in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 774 fino a Euro 5.164 a carico dei gestori dell'organizzazione.17)
(5) Salvo quanto disposto dall'articolo 348 del codice penale, il direttore di una scuola di sci che ammetta all'insegnamento nella scuola persone non in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 5.164, ed incorre, in caso di recidiva, nella sanzione accessoria della sospensione dalla funzione per un periodo non superiore a tre anni. Nei casi più gravi può essere disposta anche la decadenza dall'autorizzazione della scuola di sci.17)
(6) L'applicazione di tariffe superiori o inferiori a quelle consentite ed esposte è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 387 ad un massimo di Euro 2.582; inoltre l'importo introitato in eccedenza deve essere rimborsato al cliente.17)