(1) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio provinciale corredata:
(2) Le scuole autorizzate sono obbligate a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni al competente ufficio provinciale.
(3) L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.
(4) L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività, nel caso di interruzione della stessa che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
(5) L'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci si estende all'impiego di ausili didattici, ivi compresi impianti di risalita mobili.