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In vigore al: 21/11/2014

r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 161)
Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.

Art. 2 (Contenuto e limiti della responsabilità amministrativa)    delibera sentenza

(1) Danno luogo a responsabilità amministrativa:

  1. il causare danni a terzi nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;
  2. il causare danni, anche non materiali, all'ente di appartenenza, all'ente assegnato o ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;
  3. il causare danni alle finanze degli enti di cui alla lettera b) per fatti od omissioni di natura contabile nonché per le spese assunte dagli stessi per effetto del vincolo di solidarietà.

(2) La responsabilità amministrativa è limitata ai fatti, ai comportamenti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.

(3)2)

(4) Resta ferma l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nel valutare il grado della responsabilità amministrativa deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'ente in relazione al comportamento degli amministratori o del personale.

(5) Rimane esclusa ogni responsabilità amministrativa per il personale che ha eseguito ordini di servizio rinnovati per iscritto a seguito di motivato rifiuto scritto di eseguirli perché ritenuti illegittimi, salvo che si tratti di attività vietate dalla legge penale. Resta ferma la responsabilità di chi ha impartito tale ordine o di chi si sia avocato l'affare.

(6) Nel caso di organi collegiali, la responsabilità si imputa soltanto ai componenti che hanno espresso voto favorevole, i quali rispondono solidalmente.

[(7) Nell’esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore ovvero la conservatrice dei libri fondiari è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare.]3)4)

(8) La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente del sistema provinciale di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle istituzioni educative provinciali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.3)

(9) La limitazione di cui al comma 8 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008 - Domanda di risarcimento danni - annullamento atto amministrativo per vizi di forma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001 - Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale
2)
Il comma 3 non è stato promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 340 dell' 8-24 ottobre 2001.
3)
I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2, sono stati aggiunti dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.
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