(1) Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed entro tre mesi dall'approvazione è pubblicato in estratto, secondo uno schema definito dalla Giunta provinciale, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico.