(1) Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale. 5)