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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 131)
Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
2)
La denominazione „altoatesini all'estero“ è stata sostituita dalla denominazione „emigrate ed emigrati sudtirolesi all'estero“, dall'art. 9, comma 6, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la rilevanza e il ruolo   e il loro contributo nella cura delle relazioni tra le diverse culture e nella promozione della Provincia autonoma di Bolzano all'estero; a tal fine consolida i rapporti con   e con i loro discendenti ed in particolare sostiene:

  1. iniziative ed attività culturali e sociali per la diffusione della cultura e identità originaria al fine di mantenere e rinsaldare i rapporti con la cultura e la terra d'origine;
  2. interventi volti a favorire tra gli emigrati la diffusione di informazioni sulla realtà e sullo sviluppo della provincia di Bolzano;
  3. iniziative volte a consolidare anche in provincia di Bolzano la conoscenza e la memoria storica sulle vicende dell'emigrazione dalla provincia;
  4. interventi di consulenza, di tutela e di assistenza nei confronti degli emigrati;
  5. iniziative dirette a incrementare e a valorizzare la formazione e la qualificazione professionale degli emigrati altoatesini e la promozione del loro inserimento nella realtà socio-economica;
  6. interventi diretti a sostenere l'attività delle associazioni, organizzazioni ed altre istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano o all'estero, che operino a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
  7. iniziative per favorire il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari che intendono tornare per stabilirsi in provincia di Bolzano.