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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale22 gennaio 2001, n. 11)
Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati" 2)

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
2)
Il titolo è stato prima modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 1 (Finalità e definizioni)

(1)  La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi.

(2)  Per “organismo geneticamente modificato”, di seguito denominato OGM, si intende un organismo così come definito dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001. 3)

3)
L'art. 1 è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi dall'art. 18, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 2 (Presupposti per la contrassegnazione)

(1)  La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti geneticamente non modificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

(2)  Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli:

  1. articoli 12 e 13 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

(3)  Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, ma che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del predetto regolamento, oppure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 7 o 8, o dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

(4)  Per la preparazione, la lavorazione, la trasformazione o la miscelazione di alimenti o di ingredienti non possono essere impiegati alimenti, ingredienti, coadiuvanti tecnologici o additivi derivanti da organismi geneticamente modificati. Ciò non vale per gli alimenti, gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici e gli additivi per i quali è ammessa un’eccezione in base ad una decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2007/834/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2007.

(5)  Gli alimenti recanti un’etichetta con l’indicazione attestante che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da OGM, e che sono legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in un Stato facente parte dello Spazio economico europeo o in Turchia, possono essere commercializzati nella provincia di Bolzano. 4)

4)
L'art. 2 è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi dall'art. 18, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 3 (Contrassegnazione)

(1)  Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all’articolo 2 possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”, previa autorizzazione del Comitato per i prodotti “non OGM”.

(2)  La domanda di autorizzazione è indirizzata al Comitato per i prodotti “non OGM” e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. dichiarazione relativa alla composizione del prodotto (specifiche tecniche),
  2. descrizione del processo di produzione,
  3. certificazioni o dichiarazioni sulla caratteristica “non OGM” di tutti gli ingredienti e ausiliari, nonché delle colture impiegate. 5)

(3)  Il Comitato per i prodotti “non OGM” conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere gli alimenti con il contrassegno “non OGM” per un periodo di quattro anni.

(4)  Qualora l’alimento subisca delle variazioni che fanno venir meno i requisiti previsti per l’apposizione del contrassegno, l’interessato deve darne immediata comunicazione all’Agenzia provinciale per l’ambiente ed astenersi dall’apporre il contrassegno.

(5)  Nel caso in cui l’alimento non soddisfi più i requisiti richiesti per l’apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato. 6) 

5)
La lettera c) dell'art. 3, comma 2, nella versione tedesca è stata sostituita dall'art. 18, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
6)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 4 (Controllo del prodotto)

(1)  Il Comitato per i prodotti “non OGM” verifica i dati riportati nelle domande ed i prodotti per i quali è richiesto il contrassegno “non OGM”.

(2)  Ai fini di tali verifiche il Comitato può anche richiedere l’esecuzione di specifiche analisi di laboratorio, da effettuarsi presso i laboratori dell’Agenzia provinciale dell’ambiente o altri laboratori accreditati. Tali analisi sono soggette a pagamento.

(3)  Il Comitato per i prodotti “non OGM” può proporre ai Servizi veterinari o ai Servizi igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige l’esecuzione di specifici controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge. 7)

7)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 5 (Comitato per i prodotti “non OGM“)

(1)  Al Comitato per i prodotti “non OGM” spetta trattare le domande di cui all’articolo 3 ed i ricorsi. Esso è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

  1. una persona rappresentante il dipartimento competente per l’ambiente, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  2. una persona rappresentante il dipartimento competente per la sanità, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  3. una persona rappresentante il dipartimento competente per l’agricoltura, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  4. una persona rappresentante il dipartimento competente per il Servizio veterinario provinciale, designata dall’assessore o assessora provinciale;
  5. una persona rappresentante il Centro tutela consumatori e utenti;
  6. una persona rappresentante il settore alimentare, designata dalla Camera di commercio di Bolzano;
  7. una persona rappresentante i produttori agricoli, designata dall’associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

(2)  In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti “non OGM” è legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 8)

8)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6 (Mangimi)   delibera sentenza

(1)  In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli

  1. articoli 24 e 25 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

(2) Per un determinato arco di tempo che precede la produzione degli alimenti, gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo prescritti per le varie specie animali.

(3)  A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.

(4)  Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, e seguenti, utilizzando la seguente dicitura: “idoneo per la produzione di alimenti „non OGM”. 9)

 

Allegato A (articolo 6, comma 2)

 

Specie animali

Periodo

 

per equidi e bovini da carne

dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita

per piccoli ruminanti

sei mesi

per suini

quattro mesi

per animali da latte

due settimane

per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita

dieci settimane

per pollame per la produzione di uova

sei settimane

 

massimeDelibera N. 932 del 20.06.2011 - Determinazione della composizione dei mangimi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
9)
L'art. 6 è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi dall'art. 18, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 7 (Sanzioni amministrative)  

(1)  Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza aver acquisito il relativo diritto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000,00 euro a 25.000,00 euro;
  2. chiunque nella domanda di cui all'articolo 3, comma 2, fornisca dati falsi o, chiunque, in violazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro;
  3. chiunque continui a contrassegnare un prodotto utilizzando il contrassegno o la dizione previsti dagli articoli 3 e 6, dopo che il relativo diritto è stato revocato o è scaduto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

(2)  Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia. 10)

10)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 8 (Disposizione transitoria)

(1)  I materiali di imballaggio recanti il contrassegno o logo autorizzati ai sensi della precedente normativa, presenti in magazzino al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 11)

11)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 9, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1)  Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del relativo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998. 12)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

12)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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