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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1. Bovini

I bovini devono essere ricoverati in un ambiente che presenti un clima adeguato, con una ventilazione naturale o artificiale sufficiente, temperatura, umidità ed illuminazione adeguati ed un livello di gas tossici non elevato. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi, e che deve essere cosparso con uno strame adatto o con altro materiale morbido flessibile.

Ai bovini che vengono tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando e per quanto lo consentano la collocazione geografica dell'azienda agricola e le condizioni atmosferiche, di muoversi al di fuori della stalla. Gli unghioni devono venir tagliati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le bovine ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all'anno.

I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e per bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l'altezza dei singoli animali. Non è consentito l'uso di filo elettrico per steccati da pascolo. Nei giorni che precedono il parto e fino ad una settimana dopo lo stesso il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È proibito l'uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l'altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire agli animali di passare liberamente e a due animali di procedere fianco a fianco. Inoltre nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati e in attesa di partorire. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo e deve essere disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e lettiere.

I bovini non possono essere legati solo mediante corde attorno alle corna o l'anello infilato nel naso nè durante il trasporto nè quando si trovano nella stalla.

L'allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un adatto succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta all'uopo. I vitelli devono essere ricoverati su uno strame o su una superficie adatta.

2. Caprini - Ovini

Qualora gli ovini ed i caprini vengano tenuti costantemente legati, si deve provvedere a far sì che gli stessi durante i mesi estivi abbiano la possibilità di muoversi all'aperto. Deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio, in base alle dimensioni degli animali, cosparso con strame o con altro materiale morbido flessibile, dove essi possano stare sdraiati. Le pecore da lana devono venir tosate almeno una volta all'anno.

3. Suini

I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non possono essere tenuti costantemente al buio. Deve essere disponibile, almeno per otto ore al giorno, una illuminazione naturale o artificiale sufficiente, nonché un ricambio di aria regolare.

Il pavimento dei box o dei posti singoli, sul quale sono ricoverati le scrofe da riproduzione e i verri, può avere delle fessure e dei fori per una misura non superiore alla metà e, qualora vi siano tenuti suinetti, non superiore ai due terzi. Per il riposo degli animali deve essere disponibile un settore sufficientemente pulito e spazioso correlato alla loro dimensione, che non presenti un pavimento con fessure o buchi. I suini devono potersi distrarre fornendo loro materiale adatto, paglia, foraggio o altro.

Gli animali devono essere controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre deve essere disponibile una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di mangiare contemporaneamente. Gli animali particolarmente aggressivi o gli animali il cui sviluppo risulta ritardato devono essere allontanati dal loro gruppo e accuditi separatamente.

Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

I suini devono essere detenuti in modo che nei box o nelle aree di detenzione si possano girare senza impedimenti. Unica eccezione costituiscono le scrofe nel periodo che va da una settimana prima del parto a due settimane dopo il parto.23)

4. Equini

Oltre che ai cavalli, le disposizioni facenti parte del presente paragrafo si applicano anche agli asini, ai muli e ai bardotti.

I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili. I cavalli a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla almeno per un'ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata.

Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso, devono avere la possibilità di muoversi a sufficienza e non possono essere tenuti legati.

Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente.

Qualora i cavalli vengano tenuti costantemente all'aperto, deve essere presente una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati. Cavalle gravide devono essere tenute in box adatti al parto da almeno tre settimane prima ad almeno tre settimane dopo il parto e per lo stesso periodo non possono essere tenute legate. I box da parto devono essere di dimensioni sufficienti per consentire il parto, devono essere dotati di una lettiera adatta ed essere puliti.

I box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all'animale di girarsi senza impedimenti.24)

5. Cani

I cani che vengono tenuti in ambienti chiusi devono avere la possibilità di uscire all'aperto o di poter giornalmente muoversi ed espletare i loro bisogni corporali. I cani che vengono tenuti legati devono potersi muovere su una superficie di almeno 20 m². Essi non possono essere tenuti legati con un collare a strozzo o munito di aculei affilati. I cani che vengono tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere disponibile un posto all'ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente.

Nell'addestramento dei cani si devono evitare rigore e punizioni eccessive. Durante l'addestramento non si possono utilizzare attrezzi da addestramento elettrici o attrezzi che emettono segnali acustici, ad esclusione dei fischietti.

Sono vietati gli interventi atti a celare il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

6. Conigli

Gli animali giovani che non abbiano compiuto i due mesi di età non possono di regola essere tenuti da soli. Devono essere riforniti giornalmente di foraggio tagliato grossolanamente come fieno o paglia o di materiale non appuntito adatto da rosicchiare.

7. Volatili

È proibito detenere volatili in batterie. Qualora i volatili siano tenuti in gabbie ed il loro numero non sia superiore a tre animali adulti, la dimensione della gabbia deve essere per lunghezza, larghezza ed altezza almeno sei volte superiore alla misura dell'uccello più grande; per ogni animale in più l'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento.

Alle disposizioni di cui al comma 1 si può derogare solo in occasione del trasporto dei volatili, dei mercati e delle mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento degli stessi. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento il volatile deve comunque disporre di uno spazio sufficiente a consentirgli un minimo di movimento in modo che tutti gli animali possano accovacciarsi a loro piacimento secondo le specifiche esigenze.

Il becco deve essere accorciato solo in maniera tale che gli animali possano nutrirsi normalmente. È vietato l'utilizzo di mezzi tecnici che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono potersi abbeverare e nutrire a sufficienza.

Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati e in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di azienda da produzione di uova a terra o da allevamento di volatili a terra.

All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici deve essere di almeno 20 centimetri per animale e la distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 centimetri.

Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

È proibito detenere permanentemente pavoni in gabbia senza che abbiano la possibilità di potersi muovere al di fuori delle gabbie stesse.

Per tutte le specie volatili è comunque vietato il blocco mediante incrocio delle ali.25)

8. Pesci e crostacei

È vietato tenere i pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento ed ogni altra manifestazione.

È vietata l'introduzione di sassi o oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso.

8/bis. Rettili e tartarughe

I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e la loro alimentazione deve essere diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L'attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali ivi presenti.

Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque animali, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale presente. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza ed una larghezza pari, rispettivamente, ad almeno cinque e tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell'acqua deve essere almeno pari al doppio dell'altezza della tartaruga più grande.26)

9. Disposizioni valide per tutte le specie animali

Se gli animali vengono esposti in occasione di mercati o mostre a qualsiasi scopo, il ricovero degli stessi deve essere adeguato alla specie. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze ed in un ambiente con condizioni climatiche appropriate. La castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.

L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari.

Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi, in quanto applicabili.

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.
23)
Il punto 3 dell'allegato è stato così integrato dall'art. 22, comma 6, lettera a), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
24)
Il punto 4 stato così integrato dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e dall'art. 22, comma 6, lettera b), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
25)
Il punto 7 è stato così modificato dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
26)
Il punto 8/bis dell'allegato è stato inserito dall'art. 22, comma 6, lettera c), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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