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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 15 (Vigilanza)   delibera sentenza

(1)  La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.

(2)  Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria.17) 

(3)  Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della giunta provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.

(4)  La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.

(5)  Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

massimeDelibera N. 1749 del 23.05.2005 - Guardie zoofile - delega delle funzioni connesse all'attività di coordinamento delle guardie zoofile al Servizio Veterinario Interaziendale dell'azienda Sanitaria di Bolzano
17)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
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