(1) Chi trova un animale ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinchè gli venga prestato soccorso.
(2) In caso di animali feriti o in stato di necessità e, in casi eccezionali, anche quando gli stessi siano ormai morti, e qualora essi si trovino in luoghi difficilmente accessibili, il recupero degli stessi è consentito anche mediante l’uso dell’elicottero tramite la Protezione civile. La disciplina per l’esercizio di tale modalità di recupero nonché per la partecipazione economica delle persone responsabili per gli animali, alle spese da ciò derivanti, è determinata dalla Giunta provinciale. 12)