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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 61)
Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, 2) concernente "programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano" ed altre disposizioni in materia di ordinamento scolastico

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Abrogata dall'art. 26, comma 2, lettera b), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 1 (Modifiche agli allegati della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48,2) concernente "Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano")

(1) L'allegato A dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48,2) è integrato con il programma di insegnamento per la materia inglese di cui all'allegato 1.

(2) L'allegato C dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48,2) è integrato con il programma di esame per la materia inglese di cui all'allegato 2.

(3) L'allegato F dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48,2) è sostituito con l'orario settimanale delle lezioni di cui al nuovo allegato F.

(4) Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono applicate facoltativamente nell'anno scolastico 1999/2000 ed obbligatoriamente dall'anno scolastico 2000/2001.

2)
Abrogata dall'art. 26, comma 2, lettera b), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 2 (Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente)

(1) Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola in lingua tedesca e della scuola in lingua italiana, ad eccezione dei ruoli per l'insegnamento della seconda lingua, è richiesta l'abilitazione nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola. Il personale che non sia in possesso dell'abilitazione conseguita nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento. Il contenuto dell'esame, che si riferisce alle particolari esigenze didattico-metodologiche, è stabilito dal competente Ufficio scolastico provinciale.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad un incarico a tempo determinato. Gli aspiranti senza abilitazione devono sostenere il predetto esame se non hanno conseguito l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado nella lingua di insegnamento della scuola nella quale svolgeranno la loro attività.

(3) Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

(4) Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera nelle scuole di ogni ordine e grado possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua di insegnamento della scuola di destinazione, da accertarsi davanti ad apposita commissione istituita presso gli Uffici scolastici provinciali. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

(5) Il personale docente di seconda lingua, tedesca rispettivamente italiana, della scuola elementare e secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi per il personale ispettivo e direttivo delle scuole, rispettivamente, in lingua tedesca o italiana.

(6)3)

3)
Modifica l'art. 48 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 3 (Mensa scolastica)

(1) Se l'orario settimanale supera le 33 ore, deve essere istituito un servizio di mensa scolastica ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato 14)

4)
Integra l'allegato A della L.P. 6 dicembre 1983, n. 48, che è stata abrogata dall'art. 26, comma 2, lettera b), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Allegato 25)

5)
Integra l'allegato C della L.P. 6 dicembre 1983, n. 48, che è stata abrogata dall'art. 26, comma 2, lettera b), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Allegato F6)

6)
Sostituisce l'allegato F della L.P. 6 dicembre 1983, n. 48, che è stata abrogata dall'art. 26, comma 2, lettera b), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.