Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 18 gennaio 2000, n. 3.
(1) Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 9 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.